Con la Sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere rilevanti contrasti interpretativi in merito all’applicazione dell’art. 316-ter c.p. – “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” – nel contesto delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori in mobilità.
La pronuncia rappresenta un momento di svolta nel chiarimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato in parola, in particolare con riguardo:
- alla qualificazione giuridica del vantaggio economico derivante dalla riduzione indebita degli oneri previdenziali;
- alla natura unitaria o frazionata della fattispecie criminosa quando l’erogazione avvenga in forma rateale.
La vicenda processuale ed i quesiti rimessi.
Il caso trae origine da condotte ascrivibili ad alcune imprese che, nel corso degli anni, avevano goduto delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8 della Legge n. 223/1991, omettendo di comunicare l’esistenza di una condizione ostativa espressamente prevista dal comma 4-bis della stessa norma. Tale omissione aveva consentito loro di beneficiare indebitamente di consistenti riduzioni dell’ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori assunti in mobilità.
Di qui la contestazione, da parte dell’autorità giudiziaria, del reato di cui all’art. 316-ter c.p., norma introdotta dalla Legge n. 300/2000, e la successiva rimessione alle Sezioni Unite di due fondamentali quesiti di diritto:
- se l’indebito conseguimento di una riduzione contributiva possa integrare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, pur in assenza di una materiale erogazione di somme da parte dello Stato;
- se, nei casi in cui il beneficio economico si traduca in contributi rateali, la fattispecie debba ritenersi unitaria o frazionata, con rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione.
Il primo principio di diritto: agevolazioni contributive come “erogazioni pubbliche”.
Con riguardo al primo quesito, le Sezioni Unite affermano che:
“integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche […] l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 […] senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva” .
Dunque, la natura “compensativa” del beneficio (che si traduce in un minore versamento all’INPS) non può sottrarre la condotta al perimetro applicativo della norma penale. La riduzione contributiva è considerata a tutti gli effetti una “erogazione pubblica” in quanto genera un alleggerimento dell’onere economico normalmente a carico del datore di lavoro, configurandosi come vantaggio indebito ottenuto in virtù di dichiarazioni omissive.
Il secondo principio di diritto: reato unitario a consumazione prolungata.
Quanto al secondo quesito, relativo al momento consumativo del reato ed alla sua eventuale frazionabilità, le Sezioni Unite chiariscono che:
“[…] il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo” .
In altri termini, è ravvisata una fattispecie unica e continuata, in presenza di una originaria condotta mendace od omissiva che abbia dato avvio all’indebita percezione ed alla prosecuzione dei benefici. Ogni rata ricevuta costituisce una prosecuzione della medesima condotta, con effetti anche sul piano della decorrenza della prescrizione (che inizierà a decorrere solo dall’ultima erogazione).
La struttura argomentativa della Sentenza: l’estensione della tutela penale all’interesse finanziario dello stato.
Le Sezioni Unite costruiscono la propria motivazione attorno a due pilastri interpretativi principali:
- una nozione sostanziale di “erogazione pubblica”;
- una concezione funzionale dell’interesse protetto dall’art. 316-ter c.p..
Sul primo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina e da un consolidato orientamento giurisprudenziale, le Sezioni Unite affermano che la riduzione dei contributi previdenziali non ha natura meramente “negativa” o “passiva” (cioè semplice mancata spesa dello Stato) ma rappresenta una erogazione in senso sostanziale, poiché consiste nel trasferimento di una utilità economica che comporta un onere per la finanza pubblica ed un corrispondente vantaggio per l’impresa.
Con questa lettura viene ampliata la portata dell’art. 316-ter, assimilando al concetto penalistico di “erogazione pubblica” non solo i trasferimenti monetari ma anche le agevolazioni contributive, fiscali e assistenziali, ove indebitamente percepite.
Altro aspetto qualificante è la ridefinizione dell’interesse giuridico protetto dalla norma: non tanto l’integrità del patrimonio pubblico in senso stretto quanto la regolarità, trasparenza e correttezza nell’attribuzione delle risorse pubbliche.
Questa prospettiva consente di superare l’argomento difensivo secondo cui il danno erariale sarebbe civilisticamente recuperabile ma non penalmente sanzionabile.
Il superamento del precedente orientamento: fine dell’equivalenza tra agevolazione ed obbligazione?
La Sentenza n. 11969/2025 segna un chiaro superamento di alcune decisioni anteriori, che avevano distinto tra:
- la indebita percezione di denaro pubblico, rientrante nell’art. 316-ter c.p.;
- il risparmio di spesa ottenuto mediante mancato versamento dei contributi, considerato non rilevante penalmente ma semmai sanzionabile in sede amministrativa o tributaria.
In passato, infatti, la Cassazione aveva escluso che la fruizione indebita di sgravi contributivi potesse integrare la fattispecie di indebita percezione, ritenendo che mancasse l’elemento strutturale dell’erogazione da parte dello Stato.
Il principio oggi affermato si allinea con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale europea, che tende ad attribuire rilievo penale a qualsiasi uso distorto delle risorse pubbliche, a prescindere dalla forma in cui esse vengono trasferite.
Implicazioni operative: decorrenza della prescrizione e qualificazione dell’intera condotta.
Uno dei punti più rilevanti della pronuncia riguarda le conseguenze sul piano processuale e sanzionatorio.
Con il riconoscimento della natura unitaria e prolungata del reato, le Sezioni Unite chiariscono che:
- la consumazione si completa con l’ultimo rateo percepito;
- ne consegue che la prescrizione decorre da tale momento finale.
Pertanto, l’autorità giudiziaria potrà perseguire condotte risalenti anche nel tempo, purché il soggetto agente abbia continuato a fruire dei benefici fino a un’epoca recente.
Tale impostazione rafforza l’efficacia repressiva della norma, ma comporta anche una estensione rilevante del tempo di perseguibilità ed impone attenzione massima nella ricostruzione del momento consumativo, che diventa elemento centrale del fatto-reato.
Profili intertemporali ed abrogazione della norma agevolativa.
Un aspetto di rilievo – trattato incidentalmente anche dalle Sezioni Unite – riguarda la vigenza temporale della norma di favore violata.
La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 4-bis, della Legge n. 223/1991 – che prevedeva l’esclusione dal beneficio contributivo per i datori che avessero proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti – è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ex art. 2, comma 71, lett. b), Legge n. 92/2012).
Il Supremo Collegio afferma, tuttavia, che tale abrogazione non ha incidenza retroattiva sul fatto tipico, poiché:
- il reato si perfeziona con la percezione del beneficio;
- e la norma penale (art. 316-ter c.p.) è tuttora in vigore.
Ne deriva che l’eventuale ottenimento di agevolazioni durante la vigenza della norma ostativa comporta comunque la configurabilità del reato, anche se la disposizione è stata poi abrogata.
La Sentenza chiarisce, dunque, che la rilevanza della condotta si valuta alla luce della disciplina vigente al tempo della fruizione del beneficio e non già al tempo della sua soppressione normativa.
Responsabilità dell’impresa e dei suoi rappresentanti.
L’ultimo profilo applicativo riguarda la qualificazione soggettiva del reato, che – pur essendo monosoggettivo – pone interrogativi rilevanti nei contesti aziendali.
La Sentenza non si sofferma espressamente sulla possibile estensione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ma il principio affermato apre a potenziali riflessi anche in sede di responsabilità amministrativa derivante da reato, in particolare se l’indebita percezione:
- è frutto di scelte gestionali deliberate a livello apicale;
- ha prodotto un vantaggio diretto o indiretto per l’impresa.
Inoltre, la pronuncia sottolinea la centralità della condotta omissiva o mendace in sede dichiarativa o comunicativa, con l’effetto di aggravare la posizione del soggetto che omette di rappresentare la sussistenza della condizione ostativa.
Conclusioni: una Sentenza di sistema.
La Sentenza n. 11969/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione segna quindi un momento di chiarificazione sistemica dell’applicazione dell’art. 316-ter c.p. nella materia delicata dell’indebita percezione di agevolazioni previdenziali e contributive.
In sintesi, le Sezioni Unite affermano che:
- il reato si perfeziona anche in caso di risparmio di spesa e non solo di acquisizione materiale di somme pubbliche;
- la condotta omissiva (nella specie, la mancata comunicazione della condizione ostativa) è idonea ad integrare il fatto tipico;
- il reato ha natura unitaria a consumazione prolungata, se il vantaggio si traduce in benefici erogati in più tranche;
- la consumazione si perfeziona con l’ultimo beneficio indebitamente percepito, con effetti importanti sulla decorrenza della prescrizione da tale momento;
- il reato non è escluso dalla successiva abrogazione della norma agevolativa violata se la fruizione indebita è avvenuta in costanza di vigenza.
Si tratta, a ben vedere, di una decisione che amplia la tutela penale dell’erogazione pubblica, assimilando qualsiasi forma di beneficio economico non spettante – anche solo in forma di risparmio – ad una erogazione indebita in senso penalistico.
Tale orientamento è destinato ad incidere profondamente su contenziosi futuri in ambito previdenziale e – per la sua portata sistemica – rappresenta un punto di riferimento fondamentale per operatori del diritto, imprese ed organi di controllo.