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L’abusivo frazionamento del credito: Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 7299/2025.

Con la Sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema ampiamente dibattuto e di notevole rilevanza giuridica, ovvero quale sanzione possa essere ritenuta adeguata in caso di abusivo frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito. Segnatamente, la pronuncia esplicita quando il Giudice può dichiarare improponibile la domanda, ovvero quando deve sanzionare l’abusivo frazionamento esclusivamente attraverso la regolamentazione delle spese processuali. La Sentenza contribuisce ad individuare il rapporto tra il legittimo diritto di azione del creditore e la necessità di contenere comportamenti processuali illegittimi, fornendo nuove prospettive interpretative tanto sotto il profilo processuale quanto sotto quello sostanziale.

La vicenda.

La questione prende le mosse da un contenzioso sorto tra una struttura sanitaria privata ed un’ASL per il pagamento di prestazioni riabilitative rese nei mesi di ottobre e novembre 2008. La struttura sanitaria aveva presentato due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo. L’ASL aveva opposto il decreto relativo al mese di novembre, contestando l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. 

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’ASL, ritenendo illegittimo il frazionamento sul fondamento che il credito fosse unitario e che non sussistesse il presupposto per frazionarlo. 

La Corte d’Appello aveva confermato tale posizione, richiamando precedenti sentenze della Corte di Cassazione, in modo particolare la Sezioni Unite n. 23726/2007.

Avverso tale Sentenza la struttura sanitaria ha interposto ricorso per Cassazione, sostanzialmente per due ordini di ragioni:

  • non era stata adeguatamente ponderata la ragione sottostante la pluralità di ricorsi (la necessità di non superare i tetti di spesa per la mensilità di novembre 2008);
  • l’improponibilità della domanda in caso di frazionamento accertato avrebbe comportato la perdita definitiva del diritto. 

L’evoluzione giurisprudenziale in tema di frazionamento abusivo del credito.

In tema di frazionamento abusivo del credito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha attraversato diverse fasi, anche a fronte dell’evoluzione del sistema processuale, ed un conseguente progressivo affinamento del concetto di “abuso del processo”.

Infatti, i primi due interventi sul tema erano risultati nettamente contrastanti tra loro.  Segnatamente, con Sentenza n. 108/2000 la Suprema Corte aveva sancito il principio della “libera frazionabilità del credito” in assenza di espresse disposizioni o di principi generali di segno contrario; di contro, con successiva Sentenza n. 23726/2007, aveva escluso la legittimità del frazionamento, poiché eseguito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché lesivo del principio costituzionale del “giusto processo”.

Successivamente, con le c.d. Sentenze gemelle nn. 4090 e 4091 del 2017, la Suprema Corte era giunta ad una soluzione sostanzialmente intermedia rispetto alle due pronunce precedenti: pur riaffermato in linea di principio come domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere formulate in autonomi giudizi, è stato esplicitato come ciò sia possibile solo a condizione che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.  

In seguito la giurisprudenza di merito si è sostanzialmente attenuta a tale principio, valutando nei singoli casi concreti la sussistenza o meno in capo alla parte creditrice di un interesse al frazionamento meritevole di tutela, giungendo a decretarne l’abuso ogni qualvolta detto interesse non fosse stato ravvisato, pena la pronuncia di improponibilità della domanda, fatta salva la possibilità di riproporre la domanda in sede diversa purchè non più abusivamente frazionata.

Con la successiva Ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, si è quindi posta il problema di valutare la coerenza delle decisioni giurisprudenziali assunte, talora anche invise alla dottrina, demandando alle Sezioni Unite l’opportunità di pronunciarsi in merito alle conseguenze dell’indebito frazionamento delle pretese creditorie, ossia se la pretesa del creditore che non abbia fornito elementi idonei a giustificare una tutela frazionata debba tradursi nella improponibilità della pretesa stessa, con conseguente elisione del diritto sostanziale.

In buona sostanza, la Corte ha affermato che la “domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile”, il che si tradurrebbe “nell’implicita affermazione che la violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito è sanzionata, nel caso in cui sull’altra porzione di credito sia formato già il giudicato, con la perdita del diritto stesso”.

Su sollecitazione di tale Ordinanza interlocutoria, quindi, le questioni rimesse alle Sezioni Unite attengono sostanzialmente ai due seguenti quesiti:

  1. se la soluzione adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito è da ritenersi preferibile anche qualora  non sia riproponibile in sede unitaria stante l’intervenuto giudicato su parte della domanda;
  2. se risulta preferibile sanzionare l’abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, eventualmente anche ricorrendo agli strumenti forniti dall’art. 96 c.p.c..

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 7299/2025.

In argomento la posizione delle Sezioni Unite è risultata netta.

Quando è precluso al creditore riproporre la domanda, come nella vicenda in esame, il Giudice deve pronunciarsi nel merito anche laddove riscontri la mancanza di un interesse ad agire frazionato. In buona sostanza, il Giudice deve dare atto della sussistenza e della consistenza del credito.

Inoltre, le Sezioni Unite precisano come l’eventuale interpretazione contraria rappresenterebbe violazione del principio del “giusto processo”, atteso che comporterebbe la sproporzionata sanzione della preclusione del diritto di azione, con conseguente possibile ed ingiustificato arricchimento del convenuto attinto da domanda frazionata e quindi ritenuta improponibile.

Per l’effetto, non essendo ipotizzabile che l’abuso rimanga impunito, conclude la Suprema Corte, “in questi casi, la sanzione verso l’abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali” da intendersi non soltanto “nel senso di non concedere alla parte creditrice la cui domanda sia stata accolta nel merito il favore delle spese”. Infatti, prosegue la Suprema Corte, “per sanzionare adeguatamente il ricorso abusivo e ingiustificato al frazionamento del credito, nei casi in cui non si possa precludere l’accesso al giudizio con una pronuncia di improponibilità, lo strumento delle spese può arricchirsi di una ulteriore potenzialità” ossia, sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c., “ponendo a suo carico l’onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza”. 

Le Sezioni Unite hanno quindi accolto il ricorso e cassato con rinvio alla Corte d’Appello.

La Sentenza n. 7299/2025 ha quindi fissato i seguenti due principi di diritto:  

“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;  

b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.”

In sintesi, la Sentenza n. 7299/2025 afferma un doppio principio: da un lato, conferma la portata cogente del divieto di frazionamento abusivo come espressione del dovere di lealtà processuale; dall’altro, ne tempera l’applicazione mediante il richiamo al principio di proporzionalità, aprendo alla possibilità di una sanzione più mite, orientata a garantire la tutela del diritto sostanziale senza tollerare condotte opportunistiche.

In via conclusiva, le Sezioni Unite ribadiscono la vigenza del principio generale del divieto di frazionamento abusivo ma mostrano consapevolezza dei rischi di una sua applicazione meccanica. La Sentenza in commento, quindi, pur affermando formalmente l’improponibilità di un frazionamento abusivo del credito, suggerisce pronunce di merito fondate su proporzionalità e bilanciamento degli interessi coinvolti.