Close

Il “correttivo” alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022): le principali modifiche al processo civile.

In data 11 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 164/2024, contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), al fine di risolvere le difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella prima fase di applicazione della recente Riforma del processo civile. 

Il D.Lgs. n. 164/2024 è entrato in vigore in data 26 novembre 2024 e le sue disposizioni, ove non diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Ne consegue che le attività processuali successive all’entrata in vigore del predetto Decreto, anche se relative a procedimenti già pendenti, saranno soggette alle nuove disposizioni.

Digitalizzazione del processo civile

Il correttivo è intervenuto su numerose nome all’interno del Codice di procedura civile, eliminando i riferimenti agli atti cartacei e rafforzando l’adozione di strumenti digitali attraverso l’istituzionalizzazione della trasmissione delle comunicazioni e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Con particolare riferimento alle notificazioni, il novellato art. 149 bis c.p.c. precisa che, come per quelle eseguite a mani, le notifiche a mezzo PEC eseguite dall’ufficiale giudiziario si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento della consegna del documento informatico all’ufficiale giudiziario mentre, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato. Se la notifica, poi, non dovesse andare a buon fine per cause imputabili al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale ed accessibile al destinatario. Per quest’ultimo la notificazione si intenderà perfezionata una volta decorsi dieci giorni dall’inserimento ovvero alla data anteriore in cui egli accederà all’area riservata.

Sempre nell’ottica di digitalizzare il processo civile, il correttivo i) ha sostituito la necessità di redigere e di depositare la nota di iscrizione a ruolo con la compilazione automatizzata di file .xml o di apposite voci presenti nel fascicolo telematico, ii) ha eliminato la necessità per il difensore di indicare negli atti il numero di fax, iii) ha previsto che il Cancelliere deve darne notizia della pubblicazione della Sentenza (mediante deposito telematico) via PEC alle parti costituite, senza che questo implichi il decorso del termine breve per l’impugnazione (art. 133 c.p.c.), ed iv) ha consentito la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione ex art. 128 c.p.c. con note scritte.

Contenuto dell’atto di citazione

Il novellato art. 163 c.p.c. prevede quale contenuto minimo dell’atto di citazione l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto e delle persone che lo rappresentano e che lo assistono. La mancata osservanza comporta la nullità dell’atto, salvo che il Giudice non conceda un termine per la rinnovazione.

Verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.

Il correttivo è intervenuto sull’art. 171 bis c.p.c. rendendo doveroso per il Giudice compiere d’ufficio, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio.

Il Giudice, dunque, è tenuto ad accertare la regolare instaurazione del contraddittorio e, solo una volta che tale verifica è completata con esito positivo, sottopone alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.

Nell’ipotesi in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o di notificazione ovvero si renda necessaria l’emissione di provvedimenti integrativi, lo stesso sarà tenuto i) a differire l’udienza di prima comparizione per consentire alle parti di eventualmente integrare gli atti, ed ii) a procedere nuovamente alle verifiche preliminari almeno 45 giorni prima della predetta udienza.

Inoltre, è stata anticipata al momento delle verifiche preliminari la conversione del rito ordinario in rito semplificato (che sino ad oggi avveniva nell’ambito della prima udienza), con conseguente abrogazione dell’art. 183 bis c.p.c.. 

Regolamento di competenza

In merito al regolamento di competenza il correttivo prevede che:

i) l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’art. 38 c.p.c. sia rilevata d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171 bis p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171 bis c.p.c., non oltre la prima udienza;

ii) il termine ex 47 c.p.c. per depositare alla Corte di Cassazione scritture difensive e documenti sia ampliato da 20 a 40 giorni. 

Rito semplificato

Il correttivo definisce l’ambito di applicazione del rito semplificato, riscrivendo il secondo comma dell’art. 281 decies c.p.c. e introducendo un terzo comma all’interno del medesimo articolo.

Il secondo comma dell’art. 281 decies, nella nuova formulazione, statuisce che le cause dinanzi al Tribunale in composizione monocratica possono essere sempre introdotte nelle forme del rito semplificato anche in assenza di quei determinati presupposti che, in precedenza, dovevano necessariamente ricorrere ai fini del mutamento del rito. 

Il terzo comma dell’art. 281 decies, invece, amplia l’ambito di applicazione del rito semplificato estendendolo anche alle cause di opposizione a precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli artt. 615 c.p.c., primo comma, 617 c.p.c., primo comma, e 645 c.p.c..

La novità di maggiore rilievo, tuttavia, riguarda il termine per le memorie istruttorie. Detto termine, in base alla nuova formulazione dell’art. 281 duodecies c.p.c., è concesso dal Giudice quando “l’esigenza sorge dalle difese di controparte” e non più se sussiste “giustificato motivo”, formula che lasciava al Giudice una discrezionalità forse troppo ampia. 

Impugnazioni

In materia di notificazione dell’impugnazione il correttivo ha completamente riscritto l’art. 330 c.p.c. che, nella sua attuale formulazione, prevede che “se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio. Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.

Inoltre, il correttivo ha sostituito il primo comma dell’art. 342 c.p.c. che ora dispone espressamente che l’appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato ed in relazione a questo deve indicare: “1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

In merito alla costituzione in appello, è stato parzialmente modificato anche l’art. 347 c.p.c., prevedendo che l’appellato si deve costituire nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c.. 

Dalla predetta modifica consegue che anche l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine indicato dall’art. 347 c.p.c..

Infine, il correttivo interviene sull’art. 380 bis c.p.c., eliminando la necessità per il difensore di munirsi di una nuova procura speciale nell’ipotesi in cui debba richiedere alla Corte di Cassazione l’emissione della decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestatamente infondati. 

Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Il correttivo ha introdotto rilevanti modifiche al Titolo VI bis del Codice di procedura civile. Tali modifiche hanno principalmente riguardato: i) l’ambito di applicazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ii) la conversione da rito speciale e rito ordinario ai sensi dell’art. 473 bis c.p.c., iii) l’intervento e i poteri del Pubblico Ministero, iv) i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., e v) gli ordini di protezione ex art. 473 bis.72 c.p.c..

Processo esecutivo

Numerose sono state le modifiche che hanno interessato il processo esecutivo, a partire dall’atto di precetto che deve ora contenere “l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione”, e, se sottoscritto dalla parte personalmente, “la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale”. 

Quanto alla forma dell’atto di pignoramento, l’art. 492 c.p.c., nella sua nuova formulazione, prescrive che l’atto di pignoramento deve contenere “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis”. 

Inoltre, per il deposito dell’istanza di conversione del pignoramento non è più previsto il deposito della somma di un quinto bensì di un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Nell’ambito del pignoramento presso terzi sono state apportate alcune modifiche all’art. 543 c.p.c., e in particolare: i) l’eliminazione dell’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato, ii) l’obbligo in capo al creditore che riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo di comunicare immediatamente tale circostanza al debitore o al terzo, il cui obbligo cessa alla data di ricezione della comunicazione, e iii) l’inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti di più terzi si produce solo nei confronti di coloro ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso di iscrizione a ruolo (in ogni caso, qualora la notificazione di tale avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento). 

Infine, nonostante la Riforma Cartabia sia già intervenuta sensibilmente in materia, abrogando la formula esecutiva e prevedendo il rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale, il correttivo ha modificato la formulazione del primo comma dell’art. 475 c.p.c. chiarendo che il titolo esecutivo può essere rilasciato anche come “duplicato informatico”: tale documento si ottiene mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.