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La presunzione di riferibilità dei flussi bancari dell’amministratore all’attività societaria: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11956/2025.

Con l’Ordinanza n. 11956/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha affrontato il delicato tema della legittimità degli accertamenti fiscali societari scaturenti da indagini patrimoniali svolte sui conti correnti personali dell’amministratore unico. 

In particolare, è stato confermato il principio secondo cui la presenza di particolari rapporti contrattuali tra il destinatario dell’accertamento ed il soggetto sottoposto ad indagini determina una presunzione legale relativa di riferibilità dei movimenti bancari di quest’ultimo all’attività economica del primo.

Fatti e giudizi di merito.

La vicenda ha implicato una società in qualità di soggetto passivo IVA (la “Società” o la “Contribuente”) ed il suo amministratore unico nonché titolare del controllo totalitario di fatto della stessa in virtù di i) una partecipazione diretta in misura pari all’1% del capitale sociale della Contribuente e ii) una partecipazione indiretta in quanto socio unico della società detenente il restante 99% delle quote della Contribuente.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della Società un avviso di accertamento integrativo relativo all’anno di imposta 2007 dopo aver riscontrato versamenti anomali sui conti correnti bancari dell’amministratore.

Tale avviso è stato tempestivamente impugnato da parte della Società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), la quale aveva accolto il ricorso con Sentenza n. 4617/2017. 

Successivamente, la pronuncia di primo grado era stata ribaltata dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado), in accoglimento delle censure mosse dall’amministrazione finanziaria, con Sentenza n. 11191/2021.

Avverso il provvedimento di secondo grado la Società ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione: i) violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972, dell’art. 32, comma 1, n. 7, dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.,  ii) omessa pronuncia sull’eccezione di riconducibilità esclusiva all’amministratore unico delle disponibilità rinvenute nei conti correnti personali di quest’ultimo e iii) nullità della Sentenza per difetto di motivazione.

Quadro normativo.

Gli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto sono disciplinati all’interno del D.P.R. 633/1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”) e del D.P.R. 322/1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”).

In base alle disposizioni contenute nei citati Decreti “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1 D.P.R. 633/1972) e “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (…)” (art. 21 D.P.R. 633/1972).

Inoltre, “il contribuente presenta (…) per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente (…)” (art. 8 D.P.R. 322/1998).

Nel caso di specie, le attività di accertamento condotte dall’Agenzia delle Entrate ed i poteri alla stessa attribuiti riguardano specificatamente le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e sono regolati dagli artt. 51 e ss. del D.P.R. 633/1972; in particolare, l’art. 51, comma 2, n. 7 stabilisce che “per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono (…) richiedere (…) alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione (…) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (…).”.

Rilevante ai fini del caso in esame è anche l’art. 54 del medesimo Decreto ai sensi del quale “L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni (…) e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata (…) sulla scorta (…) degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze (…) sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”

Infine, è pertinente anche l’art. 2697 c.c. relativo alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in causa, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Primo motivo di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso la Società ha denunciato il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed all’onere probatorio posto in capo alla stessa. 

Secondo la ricostruzione della Contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia avrebbe omesso di dare rilievo alla circostanza che l’amministratore detenesse partecipazioni in altre sei società, con la conseguenza che le operazioni sui conti correnti di quest’ultimo non potevano essere riconducibili in via esclusiva alla Contribuente.

Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento dell’IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente (…) da particolari rapporti contrattuali (…) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale.” (Cass., 01/10/2014, n. 20668).”

Conseguentemente, è onere della Contribuente introdurre nel giudizio la prova contraria alle risultanze dell’Agenzia delle Entrate, il cui comportamento non può essere semplicemente contestato sotto il profilo della legittimità e della violazione di legge, così da giustificare versamenti e prelievi riscontrati, mediante lo svolgimento di altre attività economiche.

È stata, invece, considerata inidonea a costituire prova contraria “la considerazione della titolarità di quote di partecipazione in altre sei società [in quanto] troppo generica, non essendo indicato neppure se, all’ interno di tali società il sig. A.A. ricoprisse o meno la carica di amministratore, così come riscontrato, invece, nell’ambito della società ricorrente. In mancanza di ulteriori elementi e allegazioni la presunzione invocata dall’amministrazione finanziaria non sembra, invero, connotata da alcuna illogicità e neppure sono da considerare violati i parametri normativi posti a fondamento del ricorso.”.

Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.

Secondo e terzo motivo di ricorso.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sull’eccezione di riconducibilità esclusiva delle disponibilità e l’asserita nullità della Sentenza per mancanza di motivazione, sono stati a loro volta ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione alla luce dei legami intercorrenti tra l’amministratore e la Società sia dal punto di vista gestorio che proprietario.

Infatti, per quanto riguarda il secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il Giudice di secondo grado avesse affrontato la tematica (rigettando l’eccezione) aderendo ad un’interpretazione contraria rispetto a quella proposta e, pertanto, “la riferibilità alla società odierna appellata delle somme movimentate sui conti intestati al Sig. A.A. è stata (…) motivata (…) con riferimento al fatto che quest’ultimo, oltre a rivestire la carica di rappresentate legale ed amministratore unico della Società, era socio della stessa per mezzo di una quota diretta di partecipazione dell’1% e controllava anche il restante 99% della stessa attraverso la M. Srl della quale il medesimo era socio unico. La società contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha fornito alcuna prova circa la non riferibilità alla stessa delle suddette somme rinvenute sui conti dell’amministratore e detentore, di fatto, dell’intero capitale sociale.”.

In merito al terzo motivo, invece, in assenza di prova contraria, è stato considerato sufficiente porre a fondamento della decisione il legame fra l’amministratore e la Contribuente.

Conclusioni.

La Corte di Cassazione per valutare la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, salvo la necessaria verifica del corretto utilizzo degli strumenti concessi all’amministrazione, ha ritenuto determinante il tema dell’onere della prova contraria: al fine di ribaltare la presunzione prescritta della legge non è sufficiente per i contribuenti utilizzare una generica allegazione, ma è necessario documentare in maniera specifica e puntuale come ciascuna movimentazione oggetto di controversia sia estranea all’attività sociale.