Con la recentissima Ordinanza n. 27283 del 2 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che i patti di opzione “put” non violano il divieto di patto leonino previsto dall’art. 2265 c.c..
Il caso
Nel caso di specie, la Società ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di Euro 638.325,11 in favore della controparte in forza della previsione contenuta all’art. 5b della scrittura privata inter partes[1] avente ad oggetto una permuta azionaria.
In particolare, la previsione che ha fatto sorgere il diritto all’indennizzo in favore della Società resistente sarebbe nulla, secondo la ricostruzione dell’attrice, poiché in contrasto con il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c., a mente del quale: “E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
I patti parasociali
La Suprema Corte ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla Società ricorrente fornendo, preliminarmente, un approfondito inquadramento giuridico dei patti parasociali.
Secondo la definizione che recentemente è stata avvalorata dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. I), con l’espressione patto parasociale “si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 22375/2023).
Quindi, il patto parasociale costituisce un “regolamento complementare” rispetto alle previsioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto della Società, attraverso cui le Parti assicurano la soddisfazione e la tutela dei propri interessi.
Nello specifico, secondo la definizione codicistica (art. 2341 bis c.c.), le convenzioni in esame realizzano il fine di “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società” e, qualunque forma essi assumano, sono validi se la loro durata non è superiore a 5 anni, salvo rinnovo.
Chiariti, quindi, gli elementi caratterizzanti i patti parasociali (stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società ai sensi del citato art. 2341 bis c.c.), la Corte di Cassazione nell’Ordinanza in esame ha richiamato un precedente giurisprudenziale in materia di patti di opzione “pull”.
Tali convenzioni – per effetto delle quali l’acquirente ottiene il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene ad un prezzo specifico – “[sono] qualificabili nell’ambito dei patti parasociali, se ha[nno] come obiettivo finale quello di stabilizzare l’assetto della partecipazione di uno degli stipulanti nel capitale della società […]” e sono meritevoli di tutela poiché finalizzate ad “assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell’autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti al cui adempimento un contraente non può strumentalmente sottrarsi invocando ex post e secundum eventum un preteso insussistente contrasto con norme imperative” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27227/2021).
Circa, invece, il divieto di stipulazione del c.d. patto leonino, la Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che la nullità che consegue all’inosservanza di tale divieto è connessa alla natura stessa della Società ed allo scopo perseguito dai soci, e, cioè, quello di dividersi gli utili; pertanto, “se non vi è distribuzione degli utili tra tutti i soci non c’è società, così come, parimenti, non può considerarsi partecipe della società quel socio che sia totalmente esentato dai rischi connessi al verificarsi di perdite”.
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, integra una violazione del divieto posto dall’art. 2265 c.c. solamente la stipulazione di clausole che prevedono l’esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d’impresa o dagli utili, mentre la partecipazione agli utili ed alle perdite in misura diversa dall’entità della partecipazione sociale del singolo socio è generalmente ammessa e tutelata dall’ordinamento (Corte di Cassazione, Sentenza n. 642/2000).
Con specifico riferimento proprio ai patti parasociali “put”, l’orientamento della Suprema Corte si è modificato negli anni.
Infatti, l’originario orientamento che riteneva sussistente la violazione dell’art. 2265 c.c. in quei patti parasociali di vendita (“put”) della partecipazione sociale allo stesso prezzo d’acquisto (perché indirettamente volti a consentire al socio di rientrare integralmente del proprio esborso finanziario senza subire alcun possibile pregiudizio dallo svolgimento dell’attività di impresa), è stato superato dalla nota pronuncia n. 17498/2018 in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “è lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. “put”) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto” (principio ribadito anche nell’Ordinanza n. 25594/2023).
La decisione
All’esito dell’excursus normativo e giurisprudenziale sopra riportato, la Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“[…] l’elemento caratterizzante il patto leonino è che lo “stravolgimento” del ruolo del socio per effetto della sua stipulazione sia a) totale e b) costante; totale (a), in quanto deve avere come effetto un’alterazione completa della causa societatis, che per effetto di esso subisca una completa modificazione dell’assetto, sì da porsi con essa in totale contrasto; costante (b), perché l’effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un’alterazione transeunte dei diritto patrimoniali del socio”.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha escluso che il patto parasociale dedotto in giudizio abbia costituito una violazione del divieto di patto leonino in quanto (come già correttamente rilevato anche dalla Corte d’Appello territorialmente competente) esso si inserisce in una più generale operazione di permuta, “sicché il giudizio va condotto alla luce non solo del “tipo” di operazione concretamente identificata (il patto di opzione put in sé astrattamente considerato), ma nel suo ineliminabile nesso funzionale con il raggiungimento degli interessi identificati dalla parti nel contratto di permuta”.
[1] Ai sensi dell’art. 5b della scrittura privata oggetto del giudizio: “Le parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di cui alla precedente lettera A) e la valorizzazione delle Azioni Class ad Euro 1,00 ai sensi dell’Art. 1 del presente atto, anziché ai correnti valori di mercato borsistico sono stati accettati dai Soci sul presupposto essenziale che, nel caso in cui al termine del primo periodo i soci fossero ancora in possesso di Azioni Class e/o Azioni Class Sottoscritte, [la Società ricorrente] si impegnasse, come con il presente atto si impegna, a versare ai Socib a prima richiesta e rimossa ogni eccezione al riguardo entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta una somma (di seguito l’“Indennizzo”) pari alla differenza tra il prezzo di vendita realizzato obbligatoriamente al miglior prezzo mediante le vendite effettuate dai soci sul mercato relativi alle Azioni Class residue ed 1,00 Euro”.