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Premio nazionale Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ. Regolamento UE “A.I. Act”, digitalizzazione ed A.I. nel procedimento e nel processo amministrativo.

Come noto, la Legge n. 49 del 21.04.2023, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, ha reso organica la disciplina dell’equo compenso del professionista, ponendo, tuttavia, per talune categorie professionali, l’esigenza di coordinare le norme in essa contenute con quelle previste dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023).
In particolare, l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”. Secondo il dettato normativo, dunque, la Pubblica Amministrazione può derogare al principio dell’equo compenso soltanto a seguito di una valutazione discrezionale opportunamente motivata.
Inoltre, l’art. 41, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 rinvia all’Allegato I.13 del medesimo Codice per l’indicazione delle modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, precisando che detti corrispettivi devono essere commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle relative attività.
Di contro, l’art. 3, comma 1, della La Legge n. 49/2023 (applicabile alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Società a partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima Legge) prevede la nullità delle clausole e delle pattuizioni che non “prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali […]”.
Proprio sulle modalità di determinazione del compenso del professionista si sono create una serie di contraddizioni, tali da giustificare la richiesta di intervento chiarificatore da parte della Giurisprudenza.
In proposito, si veda anche l’articolo del 21.11.2023, pubblicato nelle NEWS dello Studio Legale Dal Piaz, intitolato: APPALTI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE: LA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO.

La Deliberazione n. 41/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti.

Con la Deliberazione n. 41/2024/PAR la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha risposto al quesito formulato da un Comune relativo alle modalità di calcolo del compenso da attribuire al libero professionista esterno che ha ricevuto l’incarico di supporto al RUP di una procedura di gara.
Nello specifico, l’Amministrazione comunale ha chiesto se “nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 (un per cento dell’importo posto a base di gara) o nel rispetto dell’equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al Rup), aggiornata a seguito del D. Lgs. n. 36/2023 e riportata nell’Allegato I.13 del medesimo D.Lgs.”.
La Corte dei Conti, al fine di fornire una risposta al quesito posto, preliminarmente ha distinto tra l’ipotesi di i) esternalizzazione di attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari, contemplata dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2 al Codice[1] e quella relativa ii) all’istituzione di una stabile struttura a supporto del RUP di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 3 dell’Allegato I.2 al Codice[2].
Confrontando le disposizioni, la Corte ha evidenziato come la fattispecie relativa all’esternalizzazione dell’attività di supporto al RUP sia una fattispecie residua (in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti necessari non posseduti dal RUP designato) e autonoma rispetto a quella della struttura a supporto del RUP. Quest’ultima fattispecie, infatti, deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico.
Si tratta, secondo la Corte, di due fattispecie caratterizzate da differenti finalità.
Infatti, nell’ipotesi di esternalizzazione di attività di supporto, la stazione appaltante – qualora abbia necessità di nominare un RUP carente dei requisiti richiesti – deve procedere, previo accertamento dell’assenza di professionalità interne per supportare il RUP, ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP; mentre, nella seconda ipotesi, l’istituzione della struttura a supporto del RUP e la correlata conferibilità di incarichi esterni (cfr. artt. 15, comma 6, e 3 dell’Allegato I.2. del D. Lgs. n. 36/2003) rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti cui fare ricorso per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico.
Dalla delineata alterità ne discende, a giudizio della Corte, che “il tetto alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli artt. 15, comma 6 e 3 dell’Allegato I.2. del D. Lgs. n. 36/2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari”, posto che quest’ultima attività, come già evidenziato dall’ANAC con il Parere n.11/2023, è qualificabile come appalto di servizi.
Di conseguenza, precisa la Corte, “l’ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’Allegato I.13 ed il D.M. 17.06.2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica”.

Venerdì 19 aprile 2024 presso il Circolo dei Lettori di Torino avrà luogo la premiazione della seconda edizione del Premio nazionale Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ, dedicato alle migliori tesi di Diritto Amministrativo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dal Piaz Conform, fondata nel 2017 dall’Avv. Francesco DAL PIAZ in memoria del padre, al fine di dare un sostegno concreto a studenti, neolaureati ed avvocati che vogliano approfondire e sviluppare le competenze e la carriera nell’ambito del Diritto Amministrativo con master specialistici o corsi post laurea e per diffondere e sostenere la passione per la materia della quale il fondatore dello Studio Legale Dal Piaz è stato tra i primi fautori in Italia e massimo esperto.

Tema, candidature e premiazione

Il Comitato Scientifico del Premio ha individuato, per l’anno 2023, il tema “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa”, coerentemente con lo spirito che alimenta l’Associazione: coltivare il ricordo del passato con uno sguardo attento alle sfide del futuro.

Il 30 novembre 2023 si sono chiuse le candidature per il Premio che, vista la grande attualità e rilevanza del tema scelto, sono pervenute in gran numero. Il Comitato Scientifico ha già individuato i criteri di valutazione ed avviato l’esame attento dei singoli elaborati, il cui esito verrà comunicato ai vincitori entro la prima settimana di aprile. Agli autori dei tre migliori elaborati verrà attribuito un premio di importo pari a i) € 1.500,00 per il miglior elaborato, ii) € 1.000,00 per il secondo classificato e iii) € 500,00 per il terzo.

La premiazione, invece, è prevista il 19 aprile 2024, in occasione del Seminario organizzato dallo Studio ed intitolato “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa”, cui parteciperanno professionisti ed operatori economici che si confronteranno sulle sfide giuridiche dell’evoluzione digitale e sulle relative applicazioni pratiche.

Regolamento Ue “A.I. Act”

Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare dell’approvazione, ormai prevista al più tardi per il mese di aprile 2024, dell’A.I. Act, che costituisce il primo Regolamento al mondo sull’Intelligenza Artificiale. L’accordo provvisorio prevede che la relativa disciplina si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore.

Definizione e campo di applicazione

Il testo definitivo costituisce un compromesso tra l’esigenza di regolamentare il settore e l’esigenza, manifestata da Francia e Germania, di garantire lo sviluppo e la competitività delle start-up nazionali, soprattutto nell’ambito della A.I. generativa. Con l’approvazione dell’A.I. Act, che attualmente si compone di 85 articoli e 9 allegati, l’Unione Europea è prima al mondo a porre limiti all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Restano espressamente escluse dal suo campo di applicazione alcuni settori, in particolare:

  • i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto UE (e non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale o su qualsiasi entità competente in questo ambito);
  • i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari o di difesa;
  • i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati solo a scopo di ricerca e innovazione;
  • l’utilizzo per fini non professionali.

L’art. 3 offre una prima definizione di Intelligenza Artificiale, intesa come “un sistema basato su macchine progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall’input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”. Parole chiave sono: autonomia, adattamento e capacità di influenzare l’ambiente. La definizione è stata oggetto di discussione, tanto da essere inserita tra gli elementi più rilevanti del compromesso. Inoltre, con tale definizione l’Unione ha inteso escludere i sistemi di software tradizionali o gli approcci di programmazione più semplici, che si basano su regole definite esclusivamente da persone fisiche per eseguire automaticamente le operazioni, così allineandosi alla definizione fornita dall’OCSE.

Risk-basedapproach

Il Regolamento si basa su un approccio “risk-based”, già utilizzato dall’Unione per la regolamentazione di una serie di materie (prima fra tutte, la privacy disciplinata dal GDPR). In base a tale approccio, maggiore è il rischio insito nell’utilizzo di un determinato sistema e maggiori saranno le responsabilità di chi usa quel sistema. Pertanto, i Sistemi di A.I. sono categorizzati in base a quattro profili di rischio:

  • Rischio inaccettabile, per sistemi espressamente vietati dal Regolamento;
  • Rischio alto, per sistemi il cui utilizzo è subordinato alla conformità rispetto ad alcuni requisiti minimi;
  • Rischio basso, per sistemi tenuti ad obblighi di trasparenza;
  • Rischio minimo, per sistemi esenti da obblighi.

In particolare, sono considerati ad alto rischio i sistemi che possono comportare pregiudizi significativi per la salute e per la sicurezza, per i diritti fondamentali, per la democrazia, per lo Stato di diritto e per le libertà individuali. Per tali sistemi è previsto l’obbligo per gli operatori di effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima che gli stessi siano immessi sul mercato. Sono altresì previsti obblighi di trasparenza più pregnanti per quanto riguarda l’uso di tali sistemi.

I sistemi di A.I. che presentano profili di rischio limitato saranno soggetti a meri obblighi di trasparenza. Nello specifico, l’art. 52 disciplina gli obblighi di trasparenza che si applicano ai sistemi che interagiscono con le persone fisiche, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, ai sistemi che generano o manipolano contenuti (ad es. il c.d. deep fake).

Infine, sono ritenuti in ogni caso vietati i sistemi di A.I. con rischio inaccettabile, tra cui sono inclusi: manipolazione comportamentale e cognitiva, scrapingon mirato di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, social scoring, categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili quali l’orientamento sessuale o le convinzioni religiose, nonché alcune applicazioni di polizia predittiva per le persone (come la previsione della probabilità di commissione di reati).

A.I. generativa

In merito ai sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, che necessitano di grandi dataset per il loro addestramento, con evidenti problemi in relazione alla tutela della proprietà intellettuale (si pensi alle dispute legali già avviate negli Stati Uniti dal New York Times contro Open AI), il Regolamento si coordina con la Direttiva Copyright Ue 2019/790, prevedendo che l’attività di estrazione dei dati possa avvenire solo quando l’utilizzo per tali fini non sia stato riservato in modo espresso dai titolari. È consentita, invece, l’estrazione per attività legate a scopi scientifici. In ogni caso, però, l’accesso alle opere deve essere avvenuto legittimamente.

Governance e sanzioni

In tema di governance è stato istituito un Ufficio per l’A.I. all’interno della Commissione, con il compito di supervisionare i modelli di A.I. più avanzati e contribuire a promuovere standard e pratiche di test con regole comuni per tutti gli Stati membri. Tale Ufficio sarà affiancato da un Comitato scientifico di esperti indipendenti.

Infine, è previsto un sistema di sanzioni basato su una percentuale del fatturato annuo globale relativo all’esercizio finanziario precedente. Sanzioni più proporzionate sono invece previste per violazioni realizzate da PMI e start-up.

Conclusioni

La Regolamentazione che a breve verrà introdotta in tema di A.I. è frutto dello storico compromesso tra l’esigenza di libertà, necessaria allo sviluppo delle nuove tecnologie, e l’esigenza di disciplinare nuovi fenomeni. Di certo occorrerà attendere alcuni anni prima di vedere i reali effetti pratici delle novità introdotte con l’A.I. Act. Al momento è possibile concentrarsi sui soli aspetti teorici della disciplina e sulle successive evoluzioni che subirà l’Intelligenza Artificiale prima della piena efficacia della regolamentazione. La speranza è che, una volta acquisita piena efficacia, la disciplina prevista non risulti già superata dall’evoluzione tecnologica.

Su questi ed altri aspetti di interesse in tema di A.I., anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione ed alla giustizia amministrativa, vi diamo appuntamento al Seminario “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa” del 19 aprile 2024 presso il Circolo dei Lettori di Torino.

Per iscrizioni: info@studiolegaledalpiaz.it.

Considerate le persistenti incertezze relative all’applicazione della disciplina dell’equo compenso nell’ambito di qualsivoglia attività professionale prevista in seno alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, onde evitare problemi alle stazioni appaltanti rimane auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore sul punto.

Studio Legale DAL PIAZ