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USUCAPIBILITA’ DEL BENE OGGETTO DI DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’: L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19758/2022

 

La questione giuridica

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 giugno 2022 n. 19758, ha evidenziato un marcato contrasto giurisprudenziale: per l’adozione dei provvedimenti finalizzati alla sua risoluzione la vicenda è stata oggetto di rimessione al Primo Presidente.

La questione concerne le conseguenze sussistenti nell’ipotesi in cui il proprietario di una unità immobiliare riceva la notificazione del decreto di espropriazione per pubblica utilità: in giurisprudenza si è posta la questione se sia automatica la perdita dell’animus possidendi in capo all’occupante o se il possesso continui a sussistere, con conseguente possibilità dell’acquisto della proprietà sul bene per usucapione; segnatamente, allorquando la Pubblica Amministrazione non sia immessa nel possesso si realizza automaticamente il c.d. “constitutum possessorium” in favore all’ente espropriante o il possesso permane in capo all’occupante?

Al fine di risolvere il quesito la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso la quaestio al Primo Presidente.

Infatti, in un giudizio innanzi al Tribunale di Roma, deciso con sentenza n. 5066/2011, relativo alla riunione di cause aventi ad oggetto contrapposte domande di rilascio di un’area di proprietà comunale, asseritamente detenuta da una società privata (con relativa richiesta di risarcimento del danno per ritardata consegna), la convenuta, tramite la proposizione di domanda riconvenzionale, ha chiesto la declaratoria di usucapione. Il Tribunale ha condannato la convenuta al rilascio dell’immobile, respingendo la domanda.

La Corte d’Appello, successivamente, ha respinto il ricorso promosso dalla società soccombente in primo grado, argomentando che, rispetto all’area oggetto di causa (in riferimento alla quale era stato emesso decreto di espropriazione) non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per l’acquisto a titolo di usucapione da parte dell’occupante né per ottenere la retrocessione (a causa della posizione di mera detentrice della società appellante, non essendo stata provata alcuna antecedente attività idonea a realizzare un’interversione del possesso, ex art. 1164 c.c.).

I contrapposti orientamenti giurisprudenziali

Avverso la sentenza di appello sono stati proposti due distinti ricorsi.

La questione sollevata innanzi alla Corte di Cassazione rileva in quanto dibattuta da oltre vent’anni, con contrapposti indirizzi giurisprudenziali.

La Corte Suprema ha rilevato l’esistenza di due indirizzi interpretativi.

Per il primo orientamento, dalla notificazione o dall’avvenuta conoscenza del decreto di espropriazione (per pubblica utilità) deriva automaticamente la perdita dell’animus possidendi in capo all’occupante (ex multis Corte di Cassazione nn. 12230/2016 e 23850/2018). Pertanto, qualora il precedente proprietario continui ad esercitare sulla cosa un’attività riconducibile all’esercizio del diritto di proprietà, posto che la notificazione del decreto di espropriazione per pubblica utilità comporta la perdita dell’animus possidendi, per la configurabilità di un nuovo possesso utile “ad usucapionem” sarà necessario realizzare un atto di interversione del possesso.

Secondo tale orientamento, invero, il soggetto che si trova nella relazione diretta con il bene, nell momento in cui riceve la notificazione del decreto di espropriazione, avrebbe la consapevolezza dell’alienità del bene stesso e dell’impossibilità di farne uso come se fosse realmente proprio, pur rimanendo nella sua disponibilità materiale.

Per l’orientamento opposto (cfr. Corte di Cassazione nn. 25594/2013, 5996/2014), in caso di notificazione del decreto di espropriazione per pubblica utilità il trasferimento coattivo del bene non integra necessariamente gli estremi del “constitutum possessorium”, trasferendosi il diritto di proprietà in capo all’ente espropriante (evidentemente contro la volontà del possessore) senza che nessun accordo intervenga fra questi e lo stesso espropriante né per quanto attiene alla proprietà né per quanto attiene al possesso.

Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina un mutamento della situazione di fatto (ovverosia il detenere la res come se fosse propria). L’espropriato potrà dunque legittimamente invocare, ove ne ricorrano i presupposti, il compimento dell’usucapione.

Pertanto, se l’emissione del decreto di espropriazione non viene seguito da alcun atto di concreta ed effettiva immissione nel possesso da parte del soggetto espropriante, occorre scindere gli effetti traslativi della proprietà conseguenti all’emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità dall’acquisto del possesso del bene espropriato; conseguentemente, in presenza di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, l’interruzione del possesso del bene espropriato potrà derivare unicamente da una situazione di fatto che ne impedisce materialmente l’esercizio.

Dunque, tra gli effetti automatici del decreto non vengono inclusi né il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato né il mutamento in mera detenzione dell’eventuale proseguimento del godimento del bene stesso.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, quindi, il decreto di espropriazione, non seguito da alcun atto della Pubblica Amministrazione (soggetto espropriante) avente ad oggetto la materiale apprensione del bene che ne costituisce l’oggetto, non risulta idoneo, di per sé, a determinare l’estinzione delle situazioni di fatto in atto sul bene.

Per l’effetto, in caso di comprovato possesso che superi il periodo ventennale e che sia esercitato da un soggetto privato, secondo i requisiti di cui all’art. 1158 c.c., risulterebbe possibile l’acquisto, da parte del medesimo soggetto, del relativo diritto reale per usucapione.

La Suprema Corte, infine, ha illustrato l’orientamento della dottrina sul tema, favorevole al secondo indirizzo giurisprudenziale posto che, se a seguito dell’emanazione di un decreto di espropriazione non è stata effettuata alcuna immissione nel possesso da parte dell’ente espropriante, rimanendo quindi il bene nella disponibilità dell’occupante, la res resta nel patrimonio disponibile; quindi, l’occupante che permane nel possesso continuato ultraventennale acquisterebbe la proprietà a titolo originario in virtù dell’avvenuta usucapione.

L’Ordinanza del 20 giugno 2022 n. 19758

La Corte, per dirimere il contrasto giurisprudenziale, ha quindi stabilito che “alla stregua del complessivo e contrastante quadro giurisprudenziale il collegio ritiene che sussistano pienamente le condizioni per sottoporre la questione all’esame delle Sezioni Unite con conseguente rimessione degli atti al Primo Presidente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.”.

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite che chiarirà definitivamente il citato contrasto, la soluzione sembrerebbe andare nella direzione del secondo orientamento illustrato, anche in virtù della posizione assunta dalla dottrina. Quindi, il decreto di espropriazione, non seguito da alcun atto dell’espropriante di materiale apprensione del bene che ne costituisce l’oggetto, non pare idoneo, di per sé, a determinare l’estinzione delle situazioni di fatto in atto sul bene e, dunque, in caso di comprovato possesso ultraventennale esercitato da un privato, secondo i requisiti ricondotti univocamente all’interpretazione dell’art. 1158 c.c., sarebbe possibile l’acquisto da parte dello stesso del corrispondente diritto reale per usucapione.

 

 

 

 

 

 

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