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LA TRANSAZIONE DEL MEDICO CON IL PAZIENTE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA
Cass. n. 8166 del 14 marzo 2022

Con Sentenza n. 8116 dello scorso 14 marzo la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla responsabilità della struttura ospedaliera nel caso in cui sia intervenuta una transazione tra medico e paziente.

La Legge Gelli-Bianco

Come ormai noto, la L. n. 24/2017 ha introdotto sensibili modifiche in merito alla responsabilità medica – per tale intendendosi la responsabilità di strutture sanitarie e socio-sanitarie, medici, personale infermieristico etc. – per danni derivanti da episodi di malasanità.

In particolare, nell’ottica di alleggerire l’onere della prova in capo al paziente, è stato introdotto il principio del c.d. “doppio binario” della responsabilità sanitaria.

L’art. 7 della Legge in commento ha infatti stabilito che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Pertanto, la responsabilità della struttura è di tipo contrattuale (diretta, se afferisce, ad esempio, a profili prettamente strutturali e organizzativi, ed indiretta, per il fatto degli operatori sanitari) con riferimento a tutte le prestazioni erogate al suo interno (spedalità, intramoenia, etc.). Ciò comporta che il paziente può agire per essere ristorato dei danni subiti entro 10 anni e deve unicamente provare il nesso di causa tra il danno subito e la condotta del medico.

In merito, preme aprire una piccola parentesi circa il fatto che i Giudici, nel tempo, hanno configurato tale onere della prova in maniera (talvolta eccessivamente) gravosa per il paziente, sulla base del fatto che nel “territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell’evento alla condotta”, laddove, invece, in caso di inadempimento di obbligazioni aventi ad oggetto dare o facere non sussiste un onere di specifica allegazione della causalità materiale. Quindi, in difetto di prova del nesso causale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari ed il danno sofferto, la struttura sanitaria non ha nemmeno l’onere di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione sanitaria per causa imprevedibile e non imputabile alla stessa (in merito, da ultimo, Tribunale di Reggio Emilia, Sent. 17 febbraio 2022).

L’esercente la professione sanitaria risponde invece ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”: il paziente deve quindi provare gli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell’imputabilità soggettiva.

La responsabilità della struttura può concorrere con quella del medico ai sensi dell’art. 2055 c.c., posto che “tale norma richiede unicamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev’essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come – ovvero si astrae dalla – identità delle norme giuridiche da essi violate[1].

Il caso

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto, gli eredi hanno convenuto in giudizio i medici, gli ospedali coinvolti e la Gestione liquidatoria dell’Azienda sanitaria.

Il giudice del primo grado ha accolto la domanda “affermando la responsabilità dei sanitari sia dell’Ospedale di (OMISSIS) che di quello chietino, e aveva ritenuto fondata, al contempo, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società di assicurazione”.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello uno dei due medici e, in via incidentale, anche nel merito, la Gestione liquidatoria e l’ASL di uno degli Ospedali. Successivamente, il medico ha rinunciato al gravame per avvenuta transazione con gli eredi del defunto paziente. La Corte di appello ha quindi ritenuto che la suddetta rinuncia avesse fatto cadere, quanto al merito, gli effetti dell’appello incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria, di cui erano state poi anche rigettate le residue ragioni di gravame in rito.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, si è preliminarmente espressa circa l’efficacia dell’impugnazione incidentale, chiarendo che la previsione di cui all’art. 334, comma 2, c.p.c. ([…] “se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale [tardiva n.d.r.] perde ogni efficacia”), non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale: “poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. […] e ciò è vero per l’impugnazione incidentale tardiva, a maggior ragione deve valere per quella tempestiva”.

È stato quindi sancito che, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull’erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera – che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio. Pertanto, la responsabilità della struttura ospedaliera non viene meno per il solo fatto della “liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria – ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare incidentalmente sull’esistenza di un’eventuale condotta colposa del sanitario.

Precedenti conformi

La giurisprudenza di legittimità si è già espressa in termini con alcune recenti pronunce.

Ad esempio, con Sentenza n. 26118 del 27.09.2021, la Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari – espressamente prevista, come ricordato sopra, dalla Legge Gelli-Bianco – è una responsabilità per fatto proprio, con la conseguenza che l’errore del medico-persona fisica costituisce un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell’ospedale e, in quanto tale, potrà essere oggetto di accertamento da parte del Giudice incidenter tantum, senza, peraltro, efficacia di giudicato nei confronti del medico, e senza necessità che quest’ultimo partecipi al giudizio.

Da tale considerazione in diritto, gli Ermellini hanno tratto la seguente conclusione: “la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente né di introdurre, né di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell’ospedale, ed ha per unica conseguenza la riduzione del quantum debeatur, che andrà determinato coi criteri stabiliti da Sez. U., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 – 01”.

Stante la natura solidale della responsabilità in capo al medico ed alla struttura ospedaliera, l’avvenuta transazione del paziente (creditore) con uno dei predetti soggetti non implica in alcun modo il venir meno della possibilità di agire nei confronti dell’altro.

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 02.07.2019) 11.11.2019 n. 28987.